21 Dicembre 2017

Siete già passati alle GOMME INVERNALI?

Come ogni anno, in vista della stagione invernale 2017-2018, scatta l’obbligo di montare a bordo della propria autovettura gomme attrezzate per i fondi invernali, più adatte alle mutate condizioni climatiche.

 

La normativa che introduce l’obbligo di montare a bordo gomme invernali è disciplinata dal Codice della Strada, contenuta all’interno della legge n. 120 del 29 luglio 2010, fermo restando che gli enti gestori delle singole strade possono stabilire tratte speciali in cui è obbligatorio circolare con catene o pneumatici da neve, segnalando l’obbligo con il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie.

 

Riportando ciò che è espresso dal codice della strada, dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 vige l’obbligo di essere “muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

 

Secondo una direttiva del Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione dei mezzi invernali da un mese prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (dal 15 ottobre) e la disistallazione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).

  

Pneumatici Invernali o All Season: come riconoscerli

Le caratteristiche del pneumatico sono identificabili, in modo chiaro, mediante informazioni presenti sul fianco dello stesso. La sigla “M+S” individua le gomme adatte ai fondi invernali, significando appunto “Mud + Snow” (fango e neve, in italiano).

 

La Direttiva Europea del 92/23/CEE che regola l’uso dei pneumatici invernali consente l’utilizzo, a parità di misura, di codice di velocità inferiori a quello omologato sul libretto di circolazione, rispettando il codice minimo utilizzabile di Q (160 km/h) e ponendo un adesivo sul parabrezza con la velocità massima qualora il codice delle gomme utilizzato superasse di più di un’unità quello consentito.

 

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Ad esempio se prendiamo uno pneumatico avente la seguente sigla 175/70 R13 82T, la lettera “T” indica il codice di velocità valido internazionalmente, che associa ad ogni lettera una velocità consentita, secondo le indicazioni riportate sotto:

  • Q = 160 km/h
  • R = 170 km/h
  • S = 180 km/h
  • T = 190 km/h
  • H = 210 km/h
  • V = 240 km/h
  • W = 270 km/h
  • Y = 300 km/h

 

Considerando il pneumatico preso ad esempio sopra, sarà possibile circolare nel periodo invernale (dal 15 novembre al 15 maggio 2018) con codice di velocità “S” senza apporre alcun adesivo sul parabrezza per non incorrere in sanzioni e con codici di velocità inferiori a “S” apponendo l’adesivo sul parabrezza e nel periodo estivo successivo (dal 16 maggio al 14 ottobre) è obbligatorio circolare con pneumatici che garantiscono prestazioni di serie, indicate per cui da libretto dell’autovettura.

 

Come scegliere tra gomme invernali e catene

Sono le condizioni, le esigenze del guidatore a decretare quale sistema impiegare. Bisogna tenere bene a mente comunque che le catene da neve rappresentano una soluzione alternativa – e non complementare – agli pneumatici invernali. Se dovete percorrere strade ghiacciate e/o salite le catene rappresentano la soluzione più sicura, considerando il fatto che potrebbe essere opportuno montarle per il breve tratto in questione e toglierle quando le condizioni dell’asfalto tornano ad essere ideali.

Le catene devono essere conformi alle normative di riferimento e compatibili con gli pneumatici su cui devono essere installati.

 

Quali sanzioni rischia chi non adegua il proprio mezzo?

Chiunque non occorra ad aggiornare il proprio set di gomme con pneumatici invernali M+S o All Season oppure avendo a bordo catene da neve, può incorrere in una sanzione amministrativa salata.

 

La sanzioni minima per i centri abitati è dai 41€ fino ad arrivare ad un massimo di 168€, secondo l’articolo 7 commi 1 lettera a) e 14 del Codice della Strada.

 

Fuori dai centri abitati la sanzione amministrativa può variare da un minimo di 84€ ad un massimo di 335€, secondo l’articolo 6 commi 4 lettera e, e 14.

 

Quando l’autorità che effettua il controllo del mezzo accerta che esso sia sprovvisto del corretto adeguamento di gomme invernali, può intimare al conducente del mezzo di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi appropriati. Se l’ordine suddetto non è rispettato, la sanzione pecuniaria prevista è di 84€ con decurtazione di 3 punti della patente di guida.

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Risposte alle domande più frequenti fatte dai clienti

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Se prenoto la revisione presso di voi ma è scaduta nel frattempo posso circolare?

Purtroppo no. La prenotazione presso un qualsiasi centro privato o richiesta presso la motorizzazione civile non ha valore se il veicolo sopracitato risulta scaduto.

Con quale frequenza devo sottoporre la mia auto a revisione?

La scadenza della revisione di ogni veicolo è quadriennale – biennale, tranne che per alcuni veicoli dove è prevista la cadenza periodica annuale (trasporto pubblico di persone, maggiori di 3,5t, etc.).Quindi dopo la prima revisione dopo 4 anni, successivamente ogni 2.

Sono previste sanzioni per mancata revisione di un veicolo?

Il C.d.S in materia di revisione dei veicoli (art.80) prevede per la mancata revisione 155 euro di sanzione pecuniaria, e la sospensione della carta di circolazione.

Quanto tempo ho di proroga dopo la scadenza della revisione?

Purtroppo non esiste nessuna proroga in merito. La scadenza è mensile.

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